LA CAPACITA' CIVILE

Il diritto civile. La convivenza sociale si attua mediante norme che disciplinano le azioni dei cittadini fra di loro conciliando le esigenze di tutti nel rispetto di un principio generale di libertà.

Le norme hanno varia natura, morale, religiosa, corporativa, di consuetudine sociale, e di fatto potrebbero avere una diversa interpretazione ed applicazione al variare dell'una o dell'altra fonte, proprio per questo il diritto civile è il mezzo necessario per dare veste di legalità alle manifestazioni private dei cittadini affinchè esse si attuino nell'ambito della legge ed in condizioni di parità ed uguaglianza.

Diritto oggettivo e diritto soggettivo. Alcune norme sono imposte dallo Stato a prescindere dalla volontà del singolo, così il diritto alla proprietà o il divieto di disporre del proprio corpo con atti che ne compromettano l'integrità fisica ed è questo il diritto oggettivo.

Altre norme regolano giuridicamente le azioni poste in essere volontariamente dal soggetto per soddisfare i suoi interessi, quali pretendere la pigione di una proprietà da parte dell'affittuario, è questo il diritto soggettivo.

Classificazione dei diritti civili.

1) Diritti patrimoniali e non patrimoniali: i prima riguardano interessi economici e sono suscettibili di una stima pecuniaria; i secondi riguardano interessi di natura morale e comprendono i diritti alla personalità.

2) Diritti assoluti e relativi: i primi possono essere fatti valere verso tutti, i secondi verso una o più persone.

3) Diritti reali e di obbligazioni: sono reali quei diritti che attribuiscono al titolare una signoria immediata su una cosa e impongono a chiunque l'obbligo di rispettarne l'esercizio; i diritti che derivano dalle obbligazioni, invece, hanno per oggetto il fatto del creditore verso il quale soltanto essi sono esigibili.

4) Diritti principali ed accessori: i primi sussistono autonomamente, i secondi sono subordinati all'esistenza di un altro diritto, dal quale essi dipendono.

5) Diritti disponibili ed indisponibili: dei primi il titolare può fare ciò che vuole, dei secondi non può disporre.

6) Diritti trasmissibili ed intrasmissibili: dal titolare ad altra persona.

Il codice civile. Il testo del codice civile è stato approvato con Regio decreto il 16 marzo 1942, e, nonostante alcuni articoli siano stati abrogati o modificati dalle leggi che inevitabilmente hanno recepito le variazioni dei costumi e viver civile nei decenni successivi, mantiene intatta la sua validità.

E' diviso in sei libri, il primo tratta delle persone e della famiglia; il secondo disciplina le successioni; il terzo le proprietà e gli altri diritti reali; il quarto le obbligazioni ed i contratti; il quinto i rapporti di lavoro e le società; il sesto le norme per la tutela dei diritti.

MEDICINA LEGALE E DIRITTO CIVILE

Diritto della persona: persone fisiche

capacità giuridica

capacità di agire

diritti della personalità

Diritto di famiglia : matrimonio

adozione

filiazione

Successione : capacità di succedere

capacità di testare

Danno alla persona : illecito civile

responsabilità civile

risarcimento del danno

La capacità civile. Ogni essere umano, dal momento in cui viene a far parte di una società civile è investito da diritti e doveri (soggetto attivo e passivo), l'ordinamento giuridico lo riconosce come persona fisica, e lo distingue dalla persona giuridica, rappresentata da organizzazioni pubbliche o private di persone fisiche, pure disciplinata, nel modo di esistere e di agire, dal codice civile.

La capacità civile di ciascuna persona fisica si attua attraverso due precetti: la capacità giuridica e la capacità di agire:

art. 1 Capacità giuridica. - La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita;

art. 2 Maggiore età. Capacità di agire. - La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

Esistenza della persona fisica. In base all'art. 1 è con la nascita che si acquista la capacità giuridica, ovvero l'idoneità a divenire titolare di diritti e di doveri.

I requisiti naturali per l'inizio dell'esistenza giuridica sono però due: la nascita e la vita. La nascita consiste nella completa separazione del prodotto gravidico dall'alvo materno; prima della nascita il feto è privo di personalità giuridica, è solo una spes hominis, ma come tale già tutelata con norme di diritto civile e penale.

Anche i diritti che la legge riconosce a favore del concepito, o di chi sarà concepito da una determinata persona, sono subordinati all'evento nascita.

Per l'acquisto della capacità giuridica occorre che il concepito nasca vivo, mentre non occorre che egli sia vitale, poichè la vita di pochi istanti, purchè autonoma, basta per avere la capacità giuridica, con il quale diviene titolare di diritti anche patrimoniali, che con la morte successiva egli trasmette ad altre persone.

La vita autonoma inizia con la respirazione, nel dubbio si ricorrerà a quelle indagini anatomopatologiche (docimasie) che dimostrano la avvenuta respirazione.

Se la vitalità non è richiesta in presenza di gravissimi pervertimenti dello sviluppo, incompatibili con una prosecuzione della vita, non si comprende come per alcuni sia necessaria una vitalità cronologica (ad es. il raggiungimento del 7° mese), atteso che feti nati anche prima del 180° giorno hanno delle indubbie e prolungate manifestazioni di vita.

Diritti della personalità. Sono diritti essenziali attinenti alla persona ed ai suoi attributi fisici e morali quali il diritto alla vita, il diritto alla libertà di pensiero, di parola, di movimento, di associazione, di fede religiosa, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza, al nome, ecc.

Caratteri comuni dei diritti della personalità sono la natura non patrimoniale, l'indisponibilità e l'intrasmissibilità.

Estinzione della persona. Con la morte si estingue la personalità e cessa la capacità giuridica.

E' importante stabilire il preciso momento della morte di una persona rispetto ad un'altra poichè l'ordine cronologico dei decessi condiziona i rapporti di successione ereditaria.

Si ha commorienza quando due o più persone cessano di vivere nello stesso istante; si ha premorienza quando può essere dimostrato che la morte di un individuo ha preceduto quella dell'altro.

L'art. 4 c.c. stabilisce che: quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.

Dal punto di vista medico-legale occorre tenere in considerazione:

a) la natura della catastrofe e le modalità con cui si sono svolti i diversi momenti della dinamica del fatto;

b) il genere di morte riscontrato nelle singole vittime e il reperto di lesioni immediatamente mortali e di altre meno rapidamente mortali;

c) la posizione e gli atteggiamenti di ogni cadavere, studiati in relazione alle modalità della catastrofe;

d) l'andamento dei fenomeni cadaverici in stato più o meno avanzato in una vittima rispetto all'altra;

e) tutte le condizioni organiche individuali, fisiologiche e patologiche.

Capacità di agire. E' soltanto con il raggiungimento della maturità intellettiva evolutiva che la persona fisica è in grado di curare i propri interessi e di compiere gli atti ordinari della vita civile: la capacità di agire consiste nella attitudine di esercitare diritti e adempiere obblighi compiendo manifestazioni di volontà produttive di effetti giuridici, come amministrare i propri beni, contrarre matrimonio, fare testamento e donazioni, stipulare contratti di lavoro, esercitare il diritto di voto, ecc.

Presupposti alla capacità di agire, oltre alla capacità giuridica, sono la maggiore età e la capacità di intendere e di volere.

Maggiore età. E' maggiorenne colui che ha compiuto 18 anni, è minorenne colui che non ha ancora compiuto i 18 anni ed è quindi soggetto alla potestà dei genitori, del tutore o del curatore. Sono previste diverse deroghe:

- a 14 anni inizia la capacità di prestare lavoro in agricoltura e nei servizi familiari, mentre a 15 anni cessa la qualifica di "fanciullo" ai fini delle attività lavorative normali (legge 17/10/67, n. 977). Vi è però da ricordare che il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, D.P.R. 30/6/65, n. 1124, stabilisce fra i 12 ed i 70 anni i limiti di età per l'assicurazione contro gli infortuni agricoli.

- a 16 anni si possono riconoscere i figli naturali (art. 250 c.c.) e alla stessa età è possibile contrarre matrimonio, previa dispensa, se ricorrono motivi gravi (art. 84 c.c.);

- a 18 anni vi è il diritto di voto per l'elezione dei deputati (art. 48 della Costituzione), a 25 anni per l'elezione dei senatori (art. 58 della Costituzione); sono eleggibili a deputati le persone con 25 anni compiuti nel giorno delle elezioni, a senatori le persone con 40 anni compiuti.

- a 35 anni si possono adottare delle persone; in circostanze eccezionali riconosciute dal tribunale, è possibile anche dopo 30 anni, purchè vi sia una differenza di almeno 18 anni tra adottante e adottando (art. 291 c.c.).

L'esercizio dei diritti sociali richiede delle cognizioni ed una maturità mentale ben superiore alla capacità naturale di ogni soggetto, che pone anche il minore in grado di rendersi conto delle proprie azioni (responsabilità penale, consenso a trattamenti sanitari, aborto, ecc.).

Emancipazione. Secondo l'art. 390 c.c. il minore è di diritto emancipato col matrimonio.

L'emancipato è svincolato dalla potestà dei genitori o dalla tutela, ma non può ancora esercitare i propri interessi se non assistito da un curatore (art. 392 c.c.):

a) da solo l'emancipato può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, cioè quelli diretti alla conservazione del patrimonio ed alla sua fruttificazione;

b) con l'assistenza del curatore egli può riscuotere capitali sotto condizione di idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore che come convenuto;

c) con il consenso del curatore e con l'autorizzazione del giudice tutelare il minore emancipato può compiere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;

d) con l'autorizzazione del tribunale, su parere del giudice tutelare e con l'assistenza del curatore (se è il genitore non occorre l'autorizzazione) l'emancipato può compiere gli atti di cui all'art. 375 c.c., ossia può alienare beni, ipotecare, dare in pegno, fare compromessi, ecc.

e) se è autorizzato dal tribunale all'esercizio di un'impresa commerciale, l'emancipato può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione (art. 397 c.c.), con esclusione della capacità di fare donazioni.

Se il minore è sposato con maggiorenne, questi è anche il curatore, se entrambi sono minorenni, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.